Regione Siciliana, regole per il benessere dei cavalli
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 9 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto n. 122 del 23 gennaio 2018 dell’Assessorato della Salute che stabilisce le procedure di valutazione per il rilascio del nulla osta ai Centri specializzati in TAA/EAA e alle strutture non specializzate che erogano TAA/EAA.
Il documento tecnico allegato al decreto, individua la procedura standardizzata di valutazione dei requisiti delle strutture che erogano AA/EAA con animali residenti e non, mentre la verifica dei requisiti strutturali e delle aree di erogazione degli IAA dei Centri e delle strutture viene effettuata attraverso apposite check-list.
La presenza di equidi residenziali nei Centri specializzati e nelle strutture non specializzate richiede requisiti specifici per i box individuali e di gruppo sia dei cavalli che degli asini, così come vengono prescritte le dimensioni delle obbligatorie aree di uscita all’aperto per il movimento libero. L’insieme dei parametri quali-quantitativi di dimensionamento infrastrutturale si riferiscono alle più recenti procedure scientifiche e metodologiche di valutazione del rischio per il benessere animale e degli Indicatori del Benessere Animale (IBA).
Il filo conduttore che ha ispirato la stesura dell’allegato tecnico è rappresentato dall’imperativo categorico di tutelare la qualità di vita degli animali adibiti agli IAA affinché possano essere garantiti gli auspicati benefici effetti terapeutici o educativi. Affinché si possa garantire la qualità di vita degli animali è necessario adottare accorgimenti infrastrutturali e di management atti a tutelare l’equilibrio emozionale animale, requisito fondamentale del benessere animale. Per rispondere a tali esigenze è necessario che i luoghi di dimora, di interazione sociale e di attività cinetica siano concepiti e realizzati secondo le caratteristiche etologiche della specie animale adibita agli IAA.
Nella fattispecie del cavallo e dell’asino i requisiti minimi strutturali e di management sono stati resi obbligatori affinché si possano dissipare la perplessità ed il ragionevole sospetto che non si tratti di un ulteriore “servizio di utilità”, alias sfruttamento, anche se alquanto sofisticato ma infido e temibile in quanto coinvolge, per la natura dell’intervento terapeutico o educativo, le emozioni animali.
Se un animale soffre per privazione etologica, le ripercussioni sui suoi sistemi immunitario ed endocrino conducono alla tipica manifestazione del comportamento malato, cioè le alterazioni comportamentali. Grande attenzione, quindi, al dimensionamento degli spazi di riposo e di ristoro emozionale dopo l’intervento terapeutico, coterapeutico o educativo - nel caso del cavallo (chinesi a cavallo e psicomotricità) e dell’asino (onoterapia) - attraverso la socializzazione, soprattutto con i suoi simili che, conosciuta come social buffering, è capace di garantire la mitigazione dell’eventuale stress indotto dalle TAA/EAA.
Garantire, quindi, al cavallo e all’asino la possibilità di avvalersi della loro spiccata socialità e gregarietà, consentendogli libero movimento di gruppo, significa tutelare veramente il loro benessere e non una tutela teorica e di facciata come quando, troppo spesso, si assiste a sessioni di IAA in pseudomaneggi, in pseudoscuderie, in pseudofattorie didattiche con cavalli e asini, ai quali è stato presuntuosamente fatto indossare il “camice bianco” durante la sessione di TAA/EAA per poi tornare alla monotonia ambientale, all’impoverimento sensoriale ed all’alienazione sociale. Il documento tecnico allegato al decreto prescrive, quindi, la presenza di una superficie minima sempre accessibile (paddock individuale) di almeno 80 mq e un paddock di gruppo, con superficie minima individuale non costantemente accessibile, pari a 800 mq per un minimo di 2 ore al giorno che diventano tre nel caso in cui le pareti del box di riposo sono completamente chiuse. Così come, per contro, se il gruppo di equidi è ben affiatato e senza dispute aggressive, la superficie totale del paddock di gruppo può essere ridotta del 20%. Le dimensioni minime dell’area di erogazione delle TAA/EAA con gli equidi in campo aperto devono essere almeno pari a 800 mq (ad es, 20x40), mentre in campo coperto almeno 300 mq (ad es. 15x20), per l’area di riposo per i cavalli, per come prevede il capitolo 5 delle Linee guida IAA, si deve intendere un’area di ristoro emozionale rappresentata dalla zona dove effettuare il governo della mano o dove consentire la socializzazione intraspecifica.
In buona sostanza si tratta di prevedere che l’ambiente di lavoro e di vita degli animali adibiti agli IAA sia effettivamente adeguato alle caratteristiche fisiologiche e etologiche della specie affinché le attività terapeutiche ed educative siano efficaci per il paziente/utente, siano deontologicamente ineccepibili e connotate da uno spessore etico interspecifico, solo così ancora una volta gli animali potranno “servire” homo sapiens.
* Michele Panzera – Ordinario di Etologia veterinaria e benessere animale,