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  • Sentenza di appello Margi, pena ridotta a quattro anni
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  • 10/10/2015

Sentenza di appello Margi, pena ridotta a quattro anni

Nel secondo grado di giudizio, radicato a seguito del reclamo proposto dal signor Paolo Giani Margi avverso la sentenza del Tribunale Federale in data 16/06/2015, con la quale veniva inflitta all'incolpato la sanzione della radiazione per aver violato agli artt. 2 n. 2 e 10 dello Statuto Federale, l'art. comma 1 e comma 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia F1SE (come vigente all'epoca dei fatti), l'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE, nonché l'art. 1 lett. b) e 4 lett. b) Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo;
all'esito del dibattimento tenutosi all'udienza del 30/09/2015,
presente il reclamante,
sentito il Procuratore Federale;
sentito i difensori dell'incolpato, la Corte si riservava di decidere,

SENTENZA
Con sentenza del 16/06/2015 - emessa nell'ambito del procedimento disciplinare R.G. N. 19/2015, il
Tribunale Federale riteneva il sig. Paolo Giani Margi colpevole di aver violato gli artt. 2 n. 2 e 10 dello Statuto Federale, l'art. 1 comma 1 e comma 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia F1SE  (come vigente all'epoca dei fatti), l'art. 2 del Regolamento Veterinario FISE, nonché l'art. 1 lett.b) e 4 lett. b) Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo, infliggendogli la sanzione della radiazione.
Il Tribunale Federale, ritenendo preliminarmente infondata l'eccezione di violazione dell'art. 65 del regolamento di Giustizia Fise sollevata dall'incolpato, pone alla base della propria decisione il fatto che il cavallo Flambo sarebbe stato sottoposto dal sig. Margi ad un metodo di allenamento eccessivamente gravoso che avrebbe determinato la ribellione dell'animale, la sua impennata, la conseguente caduta che avrebbe provocato la frattura delle vertebre cervicali C4 e C5 ed il successivo suo decesso.
Inoltre nella sentenza impugnata si rileva che il sig. Margi avrebbe omesso di riferire al veterinario e alla proprietaria la dinamica dell'evento ed i sintomi effettivamente manifestati da Flambo dopo la caduta, riconducendo ad una colica la causa del malessere del cavallo, non attivandosi, anzi, impedendo di fatto che al cavallo fossero prestati i soccorsi necessari atti ad evitare la morte o quantomeno a minimizzare la sofferenza.
Il sig. Margi con reclamo in data 15/7/2015 contesta la sentenza impugnata rilevando 1)preliminarmente l'intervenuta violazione dell'art. 65 del regolamento di Giustizia; 2) l'insussistenza della prova dell'impiego di tecniche violente nel corso della sessione di allenamento del cavallo Flambo e quindi la carenza di ogni nesso causale tra la citata pratica di addestramento ed il decesso dell'animale; 3) l'infondatezza dell'addebito a lui mosso in merito al suo paventato comportamento omissivo di corrette informazioni al veterinario dr Lombardo.
All'udienza del 30/9/2015 la difesa del sig. Margi rilevava inoltre l'estinzione del presente procedimento stante la scadenza del termine di cui all'art. 56 R.D.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è parzialmente fondato e pertanto la sentenza che ha deciso il giudizio di primo grado  dovrà essere riformata per i motivi e nei limiti che di seguito vengono indicati.
Preliminarmente questa Corte non reputa condivisibili i motivi di reclamo inerenti l'asserita intervenuta estinzione del procedimento per decorso del termine di cui all'art. 56 R.D.G. e l'eccezione di violazione dell'art. 65 R.D.G. avente riguardo l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente al 5/1/2015.
La prima doglianza non pare avere pregio poiché il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 56, secondo comma, è sospeso dal 1/8/2015 al 31/8/2015 per effetto della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della legge 742/1969, applicabile nel giudizio disciplinare F.I.S.E. stante il richiamo di cui all'art. 55 R.D.G.
A conforto di tale circostanza si cita inoltre la circolare interpretativa del 29 luglio 2015 a firma del Segretario Generale della FI.S.E., Avv. Walter Caporizzi, approvata in pari data dal Consiglio Federale, che così testualmente recita “essendo applicabili al vigente Regolamento di Giustizia le norme comuni civilistiche in caso di necessità, si intende che i termini processuali sono sospesi, come nel diritto processuale comune, dal 1 al 31 agosto compresi di ogni anno”.
Parimenti infondata è la seconda eccezione di rito sollevata dal sig. Margi.
Come infatti correttamente affermato nella sentenza impugnata, pur dovendosi applicare al presente giudizio l'art. 65 comma 3 del nuovo regolamento di giustizia in quanto, alla data del 1/1/2015, (giorno di entrata in vigore del nuovo R.D.G.) non risultava ancora pendente “davanti agli organi di Giustizia presso la Federazione”, la decorrenza del nuovo termine di 40 giorni non poteva non essere collocata se non da detta data (01 gennaio 2015), non potendosi certamente far decorrere un termine processuale prima dell’entrata in vigore della riforma.
Di conseguenza ogni atto di indagine della Procura Federale sarà tardivo a decorrere dal 10 febbraio 2015 con conseguente inutilizzabilità dei soli atti d'indagine compiuti dopo tale data; quelli precedentemente espletati devono considerarsi utilizzabili al fine dell'istruzione probatoria del presente giudizio.
Appare invece fondato il motivo di reclamo inerente la carenza di prova del nesso causale tra il paventato allenamento “avvenuto con modalità tali da determinare il disagio” del cavallo Flambo e la conseguente sua “ribellione” manifestatasi con una impennata, la successiva caduta a terra e la conseguente frattura delle vertebre e successivo decesso.
Infatti gli unici due testi che hanno osservato Flambo cadere a terra, hanno riferito che il cavallo, “vestito” con testiera e sella e munito della “doppia longie” era stato condotto al passo dal sig. Margi per alcuni minuti (“circa 10- 15 muniti” riferisce il sig. Battellocchi e per “qualche minuto” riferisce la signora Principe) senza rilevare atteggiamenti di disagio, nervosismo o fastidio dell'animale, ma soprattutto non facendo alcun riferimento o commento sulla modalità di addestramento utilizzata dal sig. Margi, non connotandola, in alcun modo, come aggressiva o eccessivamente coercitiva.
Entrambi i testi si limitano a riferire che improvvisamente Flambo, mentre era al passo, si è impennato, cadendo successivamente a terra sul suo fianco destro: è quindi accertato che l'impennata del cavallo è stata sicuramente il movimento immediatamente precedente alla sua caduta a terra, ma non vi è prova che tale impennata sia stata posta in essere da Flambo quale manifestazione di disagio o segno di protesta o difesa verso l'allenamento.
Ad avviso di questa Corte non è stato quindi dimostrato in questo giudizio che l'impennata di Flambo(che ha innescato la catena degli eventi che hanno causato la sua morte) sia in qualche modo riconducibile alla modalità di allenamento impartito al cavallo dal sig. Margi, il quale non può essere, pertanto, sanzionato per tale comportamento.
Appare invece infondato il motivo di impugnazione della sentenza indicato sub n. 3 del reclamo.
Risulta infatti dimostrato che dopo la caduta a terra di Flambo, avvenuta nell'immediatezza di una  impennata, il sig. Margi abbia riferito al veterinario del malessere del cavallo paventando una colica ed omettendo quindi di descrivere al medico la reale dinamica dell'evento e le condizioni, ictu oculi, gravi del cavallo.
L'incolpato omette, inoltre, di riferire in modo veritiero alla proprietaria le reali condizioni di Flambo, dopo l'evento, descrivendole la sessione di allenamento come avvenuta in modo regolare.
Tali omissioni hanno di fatto impedito che a Flambo fossero prestati tempestivamente i trattamenti medici adeguati alla situazione effettiva.
Anzi il sig. Margi avendo “diagnosticato” (senza neanche porsi il minimo dubbio) l'insorgenza di una colica, ha, dapprima, forzato Flambo ad alzarsi ed a camminare nonostante l'evidente malessere notato da tutti i testimoni tranne dall'incolpato, poi ha somministrato farmaci inutili o addirittura controindicati.
Il precisato comportamento dell'incolpato non può che aver aggravato le condizioni del cavallo e comunque tale condotta appare di certo oltre modo imprudente e costituisce dimostrazione della carenza di serio e preoccupato interesse per le condizioni di Flambo.
Inoltre, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, sia in occasione dell'evento, che nel corso del presente giudizio, il sig. Margi ha più volte riferito circostanze non veritiere ed inattendibili, dimostrando l'evidente unica intenzione di sottrarsi alla propria responsabilità e l'indifferenza alla gravità del fatto a lui addebitato.
L'incolpato, infatti, ha formulato l'ipotesi che la frattura delle vertebre potesse essere stata causata da una caduta avvenuta in conseguenza di un suo movimento mentre si trovava legato nel box, fatto, tuttavia, negato dai testi che hanno riferito che il cavallo non era legato.
Il sig. Margi ha inoltre negato che Flambo si fosse impennato prima di cadere a terra ed ha omesso di riferire il grave stato di salute del cavallo, dopo la caduta, chiaramente percepito da tutti i testi: anzi egli ha minimizzato l'accaduto, affermando che il cavallo dopo essersi rialzato “camminava normalmente”, circostanza sconfessata da tutti i testi.
Il sopra descritto comportamento del sig. Margi risulta di particolare gravità, poiché, anche volendo accedere all'ipotesi dell'incolpato, il quale, precisando di non essere un veterinario e di non essersi avveduto delle reali condizioni del cavallo, dopo l'evento, tanto da confondere i sintomi di una colica con quelli di una frattura alle vertebre del collo, ha, in ogni caso, omesso di fornire informazioni di fondamentale rilevanza al veterinario contattato telefonicamente, non consentendo il necessario soccorso con un mezzo idoneo - come ad esempio l'ambulanza, e il trasporto alla più vicina clinica veterinaria per ulteriori accertamenti (come la radiografia nel caso di fratture) e terapia.
A parere di questa Corte i sopra descritti comportamenti integrano la violazione dell'art. 4 (cure umane per il cavallo), lett. b) (centri di riferimento) del Codice di condotta FEI per il benessere del cavallo e più in generale la violazione dell'art. 1 comma 1 del R.D.G.
Quanto alla misura della sanzione, questa Corte deve tenere in debito conto le seguenti circostanze: - quale elemento favorevole all'incolpato, si rileva che il secondo motivo di reclamo appare fondato;
- appaiono tuttavia assai rilevanti, quali elementi sfavorevoli all'incolpato, le violazioni derivanti dai comportamenti (sia commissivi che omissivi) del sig. Margi e la gravità dell'evento che è scaturito da tali comportamenti;
- alcuni comportamenti dell'incolpato sono stati tenuti con l'evidente intento di occultare le proprie responsabilità;
- l'omissione di un idoneo comportamento ha aggravato le conseguenze dell'evento;
- il sig. Margi ha la qualifica di istruttore federale, avendo quindi egli un dovere rafforzato di rispetto della regolamentazione FISE, costituendo egli esempio per cavalieri e allievi.
Infine questa Corte condivide appieno (e non avrebbe potuto trovare parole migliori per ribadire) quanto affermato dal Tribunale Federale in merito al comportamento processuale tenuto dal sig. Margi “che denota l'assoluta mancanza di resipiscenza da parte del deferito il quale, fermo restando il legittimo esercizio di tutti i diritti di difesa, non ha mai espresso, sia pur incidentalmente, sentimenti di doverosa solidarietà nei confronti dell'animale (prima ancora che della sua proprietaria); o di rammarico per la triste vicenda dimostrando, in tal modo, notevole distacco e profonda indifferenza rispetto ai valori fondamentali condivisi dalla stessa Federazione Italiana Sport Equestri, la quale non può che attribuire preminenza, in ogni caso, alla tutela del benessere del cavallo, vero atleta delle discipline equestri e, peraltro, in evidente condizione di minorata autonoma difesa”.
P.Q.M.
LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
nel procedimento disciplinare n. R.G. N. 19/2015, P.A. 134/14, contro PAOLO GIANI MARGI (tessera F.I.S.E. n. 001225/B) a parziale riforma della sentenza impugnata irroga la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale per quattro anni.
Manda alla Segreteria affinché comunichi senza indugio la presente decisione al Procuratore Federale ed al sig. Paolo Giani Margi curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2015
PRESIDENTE: F.to Avv. Roberta Leoni
CONSIGLIERE F.to Prof. Avv. Sergio Marullo di Condojanni

 

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